Sestiere Porta Filiamabili



 



STATUTO della Associazione "Sestiere di Porta Filiamabili"
(in vigore dal 07 gennaio 2005)
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del C.C., l'Associazione "Sestiere di Porta Filiamabili" , (in seguito denominata Associazione) che ha sede in Sulmona.
Art. 2 - OGGETTO E SCOPO SOCIALE
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, DPR 22.12.1986, n.917; è democratica, aconfessionale, autonoma da sindacati, partiti e movimenti politici e si propone di:
  • a) sostenere, promuovere e organizzare iniziative di qualsiasi tipo miranti alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale del Sestiere, della Città di Sulmona e del suo circondario; alla rivitalizzazione del Sestiere, del Centro Storico e delle altre realtà urbanistiche di Sulmona; alla ricerca, riproposizione e diffusione di antiche tradizioni, giochi, costumanze, riti, feste popolari, ecc.;
  • b) curare la realizzazione di attività finalizzate alla promozione e crescita umana, culturale, associativa, civile e sociale dei propri associati, partecipanti, simpatizzanti e sovventori;
  • c) promuovere iniziative tese sia ad aggregare gli abitanti del Sestiere e di tutti coloro che per nascita, discendenza o altri motivi, pur essendo altrove residenti, manifestino il desiderio di essere considerati appartenenti al Sestiere e partecipanti della sua vita sociale, sia a soddisfarne le esigenze di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale, civile e solidaristico.
  • d) partecipare attivamente, anche sotto l'aspetto organizzativo, alla rievocazione storica della Giostra Cavalleresca di Sulmona e alle manifestazioni e attività ad essa connesse, facendo propri i principi ispiratori del "Progetto Giostra" - promosso dall'Assoc. Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona- e collaborando con le altre realtà associative e gli Enti coinvolti;
  • e) impegnare le proprie risorse - umane, finanziarie e strutturali - per rappresentare degnamente il Sestiere stesso nella Giostra suddetta e nelle manifestazioni ad essa collegate.
2. Per l'affermazione degli scopi sociali l'Associazione potrà :
  • a) sostenere, organizzare e realizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti, e gestire anche per conto terzi, qualsiasi tipo di attività associativa, promozionale, formativa, culturale, informativa, editoriale, artistica, tecnica, ricreativa, enogastronomica, sociale e di volontariato attinente allo scopo sociale, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali;
  • b) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, acquisire partecipazioni e/o compartecipazioni in Società, Enti, Istituti che operano nel campo delle finalità sociali e/o comunque utili al conseguimento delle stesse;
  • c) aderire, stringere rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte;
  • d) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliari, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
  • e) accedere a contributi sia pubblici che privati.
Art. 3 - SOCI
1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, di cittadinanza Italiana e non, e gli enti, con o senza personalità giuridica, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del sodalizio, che lo richiedano manifestamente tramite l'iscrizione. Questa comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto ed ha decorso dal momento del versamento della quota associativa del relativo anno solare, a cui corrisponderà il rilascio, da parte dell'Associazione, di idoneo documento comprovante la qualifica di socio. Il Piccolo Consiglio , dopo opportuna valutazione, ha il diritto di respingere - con specifico deliberato entro trenta giorni dall'iscrizione - l'adesione del nuovo socio con restituzione della quota associativa versata.
2. I soci possono essere: Giovani (con età inferiore a 18 anni compiuti); Ordinari; Sostenitori (coloro che vogliano sostenere finanziariamente l'Associazione versando annualmente una particolare quota speciale superiore a quella dovuta dai soci Ordinari); Onorari (coloro che per la loro personalità o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto attività a favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto in maniera consistente l'attività e la sua valorizzazione. Pertanto sono esonerati dal pagamento delle quote associative).
3. I soci minorenni non hanno voto deliberativo relativamente all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo o -anche se facenti parte di organismi dirigenti- all'impiego dei mezzi finanziari (sulle materie comportanti spese) e alla contrazione di obbligazioni nei confronti di terzi; non possono stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione; non rispondono delle obbligazioni contratte dall'Associazione o, per essa, dai legali rappresentanti della medesima, in caso di incapienza del patrimonio della stessa.
4. L'adesione all'Associazione ha durata annuale e si considera rinnovata automaticamente con il pagamento della quota sociale annuale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Piccolo Consiglio. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. Ogni socio ha diritto: di voto (se ha compiuto 14 anni); di accedere alle cariche elettive (se ha compiuto 16 anni e secondo quanto contemplato nel presente statuto); di essere valorizzato e rispettato come persone senza discriminazione alcuna; di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Associazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti; di essere tempestivamente informato di addebiti mossi al suo operato e alla sua condotta; di far valere le proprie ragioni, ricorrendo agli organi a ciò deputati; di partecipare alla vita complessiva dell'Associazione; di frequentare i locali sociali e di utilizzare le strutture sociali per le finalità statutarie e secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti; di partecipare alle attività dell'Associazione e di usufruire dei servizi da essa promossi.
2. Il socio ha il dovere di dare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'Associazione; di contribuire al finanziamento dell'Associazione attraverso le quote associative annuali ed il versamento di quote supplementari proposte dagli organi statutari per determinate esigenze dell'Associazione, purché tale ultimo impegno sia stato formalmente assunto dal socio; di impegnarsi per garantire all'Associazione il raggiungimento degli scopi statutari; di rispettare, e far rispettare, le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni validamente assunte degli organi sociali; di mantenere l'opportuna riservatezza, se richiesta, in merito alle discussioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione; di comportarsi con lealtà e di svolgere i compiti assunti, in particolare se relativi ad incarichi di direzione, con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli altri soci, della vita associativa e dell'immagine dell'Associazione.
3. Il socio inoltre si impegna a non richiedere all'Associazione risarcimenti di danni riportati o conseguiti, sia a persone che a cose, nell'espletamento delle attività sociali, in quanto ogni prestazioni svolta per conto dell'Associazione ha assolutamente carattere volontario, gratuito e immune da ogni possibile rivendicazione materiale e morale, a meno che gli organi sociali non abbiano deciso diversamente nel merito o lo decidano successivamente quando ritenuto necessario.
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
1. La qualifica di socio può venir meno per dimissione (da comunicarsi per iscritto al Capitano almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno), per morosità (mancato pagamento, entro i termini stabiliti, della quota associativa annuale o degli impegni finanziari liberamente assunti), per espulsione (qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i princìpi e le finalità dell'Associazione ovvero ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi ovvero utilizzi l'Associazione per interessi personali).
2. Il socio, avuta comunicazione dal Piccolo Consiglio della morosità, ha quindici giorni di tempo per rimuovere tale situazione; trascorso tale termine, si intende decaduto. La decisione di espulsione, motivata, spetta al Piccolo Consiglio che ne dà comunicazione scritta al Socio e al Collegio dei Probiviri a cui il socio espulso, al pari di quello decaduto, può fare ricorso scritto, per richiedere un pronunciamento in merito. In alternativa a questo il socio espulso può chiedere ai Probiviri che il proprio ricorso venga sottoposto direttamente all'Assemblea, la quale esprimerà giudizio insindacabile. I tempi e le modalità della procedura suddetta saranno specificati da un regolamento attuativo approvato dall'Arengo.
3. Spetta al Piccolo Consiglio il potere disciplinare relativo a tutte le sanzioni diverse e meno gravi delle espulsioni e quello di procedere all'espulsione per cause non previste dallo Statuto.
4. La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno dell'Associazione e la non restituzione delle quote associative o versate a fondo perduto.
Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Sono organi della Associazione: l' Arengo o Assemblea dei soci, il Consiglio Maggiore , il Piccolo Consiglio, il Capitano, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - L' ARENGO o ASSEMBLEA DEI SOCI
1. Organo sovrano dell'Associazione, è costituito da tutti i Soci che hanno diritto di voto ed in regola, al momento della convocazione, con il versamento delle quote sociali relative all'anno in corso. E' organo sovrano e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, se maggiorenni, mediante regolare delega sottoscritta rilasciata ad altro socio maggiorenne - purchè non facente parte del Piccolo Consiglio e del Collegio dei Revisori - che può rappresentare solo un altro socio componente l'Arengo. Le deleghe, la cui regolarità sarà preventivamente verificata tramite modalità definite in apposito regolamento, devono essere citate nel verbale ed essere conservate dall'Associazione.
2. All' Arengo riunito in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno, spetta :
  • a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, con relativa relazione;
  • b) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale delle attività;
  • c) la determinazione dell'importo delle quote associative;
  • d) l'elezione dei componenti il Consiglio Maggiore;
  • e) l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori
  • f) l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
  • g) l'approvazione dei regolamenti relativi alle elezioni per le cariche sociali e alle modalità di voto degli organi statutari.
3. In sessione straordinaria l'Arengo delibera:
  • a) sulla revoca delle cariche sociali dallo stesso affidate e sull'eventuale ricorso del socio espulso;
  • b) sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo ;
  • c) sullo scioglimento dell'Associazione;
  • d) su qualsiasi argomento ad esso sottoposto in applicazione delle norme statutarie.
Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea ha luogo per decisione del Capitano ovvero su richiesta del Piccolo Consiglio o del Consiglio Maggiore, quando ne ravvisino la necessità e tutte le volte definite in questo statuto, ovvero su istanza motivata, al Capitano, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In tali casi la convocazione deve avvenire non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta scritta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione dell'avviso - contenente luogo, data, ora della riunione e ordine del giorno proposto dall'organo che ha richiesto la riunione - nei locali della Associazione e in altri spazi all'uopo definiti, almeno dieci giorni prima della seduta. In casi particolari (urgenza, necessità di avviso personale, ecc.) la convocazione può essere disposta, con tempi più brevi, anche con altri mezzi ( comunicazione scritta, telefonica, mass-media, ecc.). L'Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti tutti i Soci.
Art. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è presieduta dal Capitano o, in sua mancanza, da chi, presente, lo sostituisce ai sensi dell'art. 15. Chi presiede nomina, in assenza del Segretario, un sostituto e, se necessario, due scrutatori; verifica, con l'aiuto del Segretario, la regolarità delle deleghe e la validità della seduta; dirige e regola la discussione; accerta il risultato delle votazioni e ne dà proclamazione; firma unitamente al segretario - e agli scrutatori, qualora vi siano elezioni- il verbale della seduta.
Art. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati, mediante delega scritta, la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali il presente Statuto o la legge impongono maggioranze qualificate e/o diverse. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni inerenti le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo sono valide se ottengono il consenso dei due terzi (in prima convocazione) o dei tre quarti (in seconda convocazione) dei soli soci presenti, il cui numero, però, non può essere inferiore a quello dei proponenti la modifica e, comunque, dei componenti del Consiglio Maggiore.
3. Delle sedute assembleari viene redatto, entro 7 giorni, il relativo verbale che, sottoscritto ai sensi dell'art.9, viene affisso per 30 giorni presso la sede sociale; successivamente i verbali sono consultabili rivolgendosi al Segretario.
Art. 11 - IL CONSIGLIO MAGGIORE
1. E' eletto dall'Assemblea fra i Soci che siano iscritti all'Associazione da non meno di dodici mesi o di almeno 24 mesi complessivi negli ultimi tre anni secondo criteri che saranno definitti dall'Arengo nel regolamento elettorale. E' formato da un numero dispari di almeno cinque, ma non più di trentacinque, componenti. A parità di voti prevarrà il candidato con iscrizione più remota all'Associazione. Essi restano in carica tre anni , e comunque sino a quando vengono nominati i loro successori , e sono rieleggibili. . I soci minorenni che hanno compiuto 16 anni possono essere eletti, ma in numero non superiore al 20% - sempre con arrotondamento all'unità inferiore- dei componenti del Consiglio eletti e se l'entità di questi non è inferiore a 13.
2. Il Consiglio Maggiore:
  • a) in occasione della prima riunione, elegge nel suo seno, tra i soci maggiorenni, il Capitano, uno o due Vice-Capitano, il Segretario ed il Tesoriere;
  • b) controlla l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
  • c) approva i regolamenti dell'Associazione, se non demandati all'Arengo;
  • d) delibera l'adesione, la partecipazione e la compartecipazione ad Associazioni, Enti, Istituti, Società aventi scopi analoghi e/o affini;
  • e) esprime parere obbligatorio,ma non vincolante, per l'elaborazione del piano annuale delle attività dell'Associazione;
  • f) approva gli atti di intesa con l'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca e con le Associazioni dei Sestieri e Borghi
  • g) decide le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle rappresentanze di altre realtà associative alla Associazione;
  • h) decide sulle richieste di partecipazione dell'Associazione o di singoli gruppi di essa a manifestazioni non programmate all'inizio dell'anno di attività;
  • i) delibera sulle modalità di impiego e conservazione del patrimonio dell'Associazione;
  • l) esamina e decide i criteri da applicare per la tutela della serietà, dello stile, del decoro delle manifestazioni attinenti alla realizzazione della Giostra e delle attività del Sestiere;
  • m) decide sulla necessità e sui criteri di nomina di eventuali direttori e dipendenti;
  • n) nomina i soci Onorari;
  • o) svolge, in seguito a specifica richiesta del Capitano, funzioni consultive su quanto non contemplato nel presente articolo;
  • p) su proposta del Capitano delibera, purché non in contrasto con le funzioni degli altri organi statutari, su quanto non contemplato nel presente articolo;
  • q) esercita i poteri del Piccolo Consiglio nel caso in cui questo non venga eletto;
  • r) delega al Piccolo Consiglio i propri poteri che ritiene opportuno trasferire.
Art. 12 - IL PICCOLO CONSIGLIO
1. Il Consiglio Maggiore, nel caso in cui sia formato da almeno quindici componenti, procede all'elezione, in seno allo stesso, di un Piccolo Consiglio composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di undici persone maggiorenni -con almeno ventiquattro mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione, quando possibile - comprendenti il Capitano, i Vice-Capitano, il Segretario ed il Tesoriere. Resta in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.
2. Il Piccolo Consiglio:
  • a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Maggiore;
  • b) elabora, sentito il parere del Consiglio Maggiore, il piano annuale delle attività dell'Associazione;
  • c) predispone gli atti di intesa con l'Ass.ne Culturale Giostra Cavalleresca e le Ass.ni dei Sestieri e dei Borghi;
  • d) provvede alla stesura dei regolamenti attinenti alla vita interna dell'Associazione e alle manifestazioni e alle attività da essa organizzate;
  • e) provvede alla cura dei rapporti con le Associazioni che partecipano alla realizzazione del Progetto Giostra ed alle manifestazioni ad esso connesse, e con quanti altri sia necessario collaborare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione di Sestiere;
  • f) elabora, sentito il parere del Consiglio Maggiore, i progetti specifici delle attività dell'Associazione, curandone e decidendone tutti gli aspetti;
  • g) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, le relative variazioni, le relazioni annuali;
  • h) coordina la gestione amministrativa contabile;
  • i) delibera sull'apertura di conti correnti bancari, di linee di credito, di mutui occorrenti per la ordinaria gestione sociale;
  • l) delibera su ogni altra incombenza di carattere amministrativo e contabile, ivi compresi gli impieghi, i crediti ed i debiti, che interessano l'Associazione;
  • m) cura la preparazione , anche tramite terzi, dei cavalieri, degli sbandieratori, dei tamburini, dei musici, dei figuranti e di quanti altri siano necessari per la partecipazione alle manifestazioni collegate al Progetto Giostra ed alle attività dell'Associazione;
  • n) provvede, con le modalità che ogni volta ritiene opportune, alla individuazione ed alla nomina di tutti coloro che andranno a ricoprire i vari ruoli necessari per lo svolgimento della Giostra e del Corteo Storico;
  • o) nomina i responsabili delle commissioni, oltre ai componenti di esse -anche su segnalazione degli stessi responsabili- , i responsabili di specifici settori di attività ed altri incaricati a ricoprire ruoli che si rendessero necessari alla vita dell'Associazione;
  • p) organizza e coordina, tramite i relativi responsabili, il lavoro delle Commissioni specialistiche, dei gruppi di lavoro, dei nuclei operativi di settore, attivati per il raggiungimento delle finalità statutarie;
  • q) procede alla nomina di eventuali direttori, dipendenti, collaboratori e ne determina i compiti e la eventuale retribuzione;
  • r) delibera sull'ammissione, il recesso, le dimissioni, la espulsione dei soci;
  • s) cura l'istruttoria per la nomina dei soci Onorari;
  • t) esercita tutti gli altri poteri avuti in delega dal Consiglio Maggiore.
3. La precedente elencazione non è preclusiva di ogni altro potere di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, su tutto quanto concerne il raggiungimento degli scopi sociali, che non sia dal presente statuto rimesso espressamente all'approvazione dell'Arengo o del Consiglio Maggiore.
Art. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO MAGGIORE E DEL PICCOLO CONSIGLIO
1. Sia il Consiglio Maggiore, che il Piccolo Consiglio è convocato dal Capitano ogni qualvolta lo ritenga necessario o entro sette giorni dalla richiesta al Capitano, sottoscritta e contenente l'ordine del giorno, di un terzo dei suoi componenti. Salvo diversa modalità concordata dai rispettivi Consigli, la convocazione avviene tramite avviso, affisso negli spazi a ciò deputati, almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza mediante convocazione per vie brevi o verbali. Il Consiglio è da considerarsi validamente costituito, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti tutti i componenti dell'organo interessato.
2. La riunione è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete la proposta è respinta. Il voto non può essere dato per delega.
3. Se il numero dei componenti viene a ridursi a meno della maggioranza dei membri eletti, o comunque a meno di cinque, si procederà a nuove elezioni del Consiglio interessato.
4. Alle riunioni del Consiglio possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, persone anche non facenti parte dello stesso, quando ciò sia ritenuto utile alla formazione delle decisioni.
5. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un apposito verbale, sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni. Il libro dei verbali è messo a disposizione dei Soci nei locali sociali.
Art. 14 - IL CAPITANO
1. È' la figura di riferimento dell'Associazione, ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti e pertanto è autorizzato a prendere tutte le relative decisioni, in particolare in casi di urgenza. Le stesse, comunque, devono essere riportate, quando necessario, in seno al Consiglio di competenza per l'opportuna conoscenza o ratifica.
2. I suoi compiti, inoltre, sono :
  • a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e presiederle;
  • b) convocare il Consiglio Maggiore e presiederlo;
  • c) convocare il Piccolo Consiglio e presiederlo;
  • d) assicurare l'applicazione delle norme statutarie e l'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari;
  • e) garantire l'informazione sulle attività dell'Associazione e dei suoi Organi;
  • f) curare, anche tramite specifiche deleghe, l'organizzazione dell'Associazione e i rapporti con i soggetti e gli enti coinvolti nella realizzazione degli scopi dell'Associazione.
3. Può essere rieletto consecutivamente per un periodo massimo di due mandati completi. E' consentito derogare da tale limitazione solo quando vi è , ogni singola volta, in seguito a specifica richiesta di un soggetto dell'Associazione, un assenso dell'Assemblea, deliberato prima del rinnovo degli organi direttivi.
Art. 15 - IL VICE-CAPITANO
1. Il Vice-Capitano collabora con il Capitano alla amministrazione e alla organizzazione dell'Associazione, anche tramite sua specifica delega. Lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento e in tal caso, se ne sono stati eletti due, assume le sue funzioni, se non già definito in altro modo, il più anziano oppure, se anche entrambi impossibilitati, il componente più anziano del Piccolo e, infine, del Consiglio Maggiore.
2. L'anzianità è determinata dal maggior numero di voti di preferenza individuale ricevuti nella elezione e a parità di questi dal maggior numero di mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione.
Art. 16 - IL SEGRETARIO
1. Il Segretario è il responsabile dei servizi generali e di segreteria e ne organizza l'ufficio. In particolare: coadiuva il Capitano nel disbrigo della corrispondenza; dirama gli inviti per le convocazioni degli organi statutari; organizza le riunioni dei suddetti e ne cura la verbalizzazione; assiste gli organi statutari nelle deliberazioni; cura la tenuta dei libri sociali, tiene aggiornato il libro dei Soci; collabora con il Tesoriere quando necessario; cura ed organizza l'Archivio, con particolare attenzione a quello storico.
Art. 17 - IL TESORIERE
1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. In particolare: organizza il tesseramento e controlla il pagamento delle quote; provvede alla riscossione delle entrate; provvede al pagamento delle spese; redige i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone al Piccolo Consiglio; cura la tenuta del libro inventari, del libro giornale e dei documenti contabili e fiscali; conserva i verbali dei revisori dei conti. Il Tesoriere può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di soci di sua fiducia.
Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, che nominano tra loro un Presidente, eletti tra soci maggiorenni idonei allo scopo. Si riunisce almeno ogni trimestre, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. I Revisori controllano che l'amministrazione dell'Associazione venga svolta dagli organi ad essa deputati in coerenza con le specifiche norme statutarie e le leggi relative a tale ambito; accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili; redigono una propria relazione riguardante il bilancio consuntivo annuale; possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale.Possono richiedere agli amministratori le informazioni ritenute utili a tali scopi e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
3. Delle riunioni effettuate e degli accertamenti eseguiti devono redigere apposito verbale consultabile dai componenti gli organi sociali.
4. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Al Collegio dei Probiviri, che funzionerà con i poteri di amichevole compositore, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, senza formalità di procedura, le eventuali controversie insorte tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli stessi organi sociali. Il suo lodo arbitrale sarà inappellabile.
2. I Probiviri, in numero di tre, sono eletti tra i soci maggiorenni, nominano tra loro un Presidente, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 20 - DIMISSIONI E REVOCA
1. Il Socio con carica sociale che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare, per iscritto, il suo proposito al Capitano. Il Socio ha la possibilità di ritirare le proprie dimissioni entro quindici giorni dalla comunicazione, termine dopo il quale il Consiglio di appartenenza procederà a prenderle in considerazione. In questo periodo il socio continua a svolgere i compiti relativi alla carica ricoperta, salvo sua esplicita volontà in senso contrario.
2. Il Socio con carica sociale ha l'obbligo di partecipare a tutte le sedute dell'organo di cui fa parte; in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive si intende decaduto dalla carica. Questa, inoltre, può essere revocata per gravi irregolarità o per comportamenti contrastanti con il ruolo rivestito e/o con gli interessi dell'Associazione. Il provvedimento di revoca deve essere richiesto da almeno il trenta per cento dei componenti dell'organo sociale che ha conferito il mandato. Il provvedimento si intende approvato se ottiene il consenso dei due terzi dei voti possibili nella seduta dell'organo riunito, purchè la stessa registri un numero di potenziali voti non inferiore a quelli della seduta in cui è stato conferito l'incarico e a condizione che questi ultimi non risultino superiori al numero degli iscritti nell'anno in corso. La decadenza o revoca dall'incarico deve essere comunicata dal Capitano per iscritto al Socio interessato che può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri per richiedere un pronunciamento in merito. Tempi e modalità attuativi di quanto predetto saranno meglio specificati da apposito regolamento approvato dall'Arengo.
3. In caso di dimissioni , decadenza, revoca o decesso subentra a ricoprire la carica il primo dei non eletti. In mancanza di questi si procederà a elezioni suppletive per l'elezione dei consiglieri da surrogare. Per le cariche previste nell' art. 11, comma 2, punto a) si procederà di nuovo a specifica elezione. Tutti i nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio di appartenenza.
Art. 21 - COMMISSIONI
1. Per la realizzazione delle iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite Commissioni specialistiche, di cui faranno parte tutti coloro, anche non soci, che -indicati dagli organi statutari per il possesso di particolari requisiti morali, culturali, tecnici e professionali- siano disponibili ad offrire gratuitamente la loro collaborazione all'interno della struttura organizzativa.
2. Le Commissioni, prioritariamente sulla base degli obiettivi indicati dagli organi direttivi, elaborano progetti specifici di loro competenza, sviluppano le idee, promuovono le iniziative necessarie per supportare ed arricchire culturalmente, professionalmente e strutturalmente l'intero progetto.
3. L'attività delle Commissioni, che si esplica anche attraverso un mutuo contributo per mezzo di scambi culturali ed operativi tra esse, è coordinata ed organizzata dai relativi responsabili che fungono da anello di congiunzione tra queste e il Piccolo Consiglio a cui è demandata la responsabilità delle decisioni finali in merito.
Art. 22 - PATRIMONIO E RENDICONTO
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative; da erogazioni liberali degli associati e da terzi; dai contributi di Enti ; da beni mobili e immobili che per acquisti o altro siano o divengano di proprietà dell'Associazione; da sovvenzioni, da rimborsi e da ogni altra entrata derivante dalle attività dell'Associazione.
2. L'esercizio finanziario ha durata dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno ed il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Tesoriere, è esaminato dal Piccolo Consiglio che riferisce all'Arengo entro il 31 dicembre, previa visione e relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Nei sette giorni antecedenti la riunione dell'Arengo il socio può preventivamente esaminare il rendiconto depositato appositamente nella sede sociale. Stesso diritto vige per la presa visione del preventivo, da approvare entro il 31 dicembre.
3. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 23 - DURATA E SCIOGLIMENTO
1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente soltanto in virtù di una deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli associati ai sensi dell'art 21 C.C., ultimo comma.
2. Il patrimonio residuo dell'Associazione , dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività della stessa, deve essere devoluto ad ente con finalità analoghe ( privilegiando le associazioni locali con le quali si condividono attività e progetti e in particolare quelle con cui sono in atto rapporti di convenzione) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 - NORME FINALI
1. Sono da considerarsi parte integrante del presente Statuto le norme che disciplinano i rapporti tra le diverse componenti del "Progetto Giostra" - contenute in appositi atti da esse sottoscritti - e i regolamenti organici della manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e di quelle collaterali predisposti dalle strutture all'uopo delegate.
2. Ai fini della determinazione dei periodi associativi del socio o di carica sociale previsti negli articoli precedenti sarà presa in considerazione - comunque con priorità per il più recente periodo continuativo di associato- anche l'appartenenza, fin dal 1994, al Comitato del Sestiere di Porta Filiamabili, o ad altri enti ad esso consequenziali, delle cui attività la presente Associazione si pone come l'ideale prosecutrice.
3. Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti e non danno diritto a compenso alcuno, se non al puro rimborso delle spese regolarmente documentate e autorizzate dal Piccolo Consiglio. Un incarico ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto q), può essere conferito anche ad un socio, il quale, però, in caso di retribuzione, non potrà far parte degli organi elettivi.
4. In caso di decadenza di un organo sociale, si ha l'automatica decadenza degli incarichi da esso affidati e degli organi da esso eletti, che però esercitano i loro poteri fino alla nomina dei nuovi componenti.
5. Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Modalità diverse per le deliberazioni dei vari organi dell'Associazione e per le elezioni relative alle cariche sociali saranno definite ( per quanto non contemplato nel presente Statuto) da appositi regolamenti.
6. Nei casi in cui, nella fase applicativa, si dovessero ravvisare nel presente Statuto e nell'Atto costitutivo norme contraddittorie o di difficoltà applicativa è demandata all'Arengo il compito di deliberare in merito alla autentica interpretazione e ai conseguenti aspetti attuativi.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti adottati ai sensi dello stesso, a specifiche norme eventualmente deliberate dall'Arengo e alle disposizioni di legge in materia.


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